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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - AVVISO DEL SINDACO



A V V I S O  - Coronavirus 19

In attuazione di quanto stabilito dal D.P.C.M. di oggi 08.03.2020 e DAL-L’ORDINANZA CONTINGIBILE e URGENTE del PRESIDENTE della REGIONE SICILIANA di pari data, allo scopo di contrastare e contenere sull’intero territorio nazionale il diffondersi del virus CoViD-19, si informa e si IMPONE alla cittadinanza quanto segue:


1)ai sensi dell’art. 2, comma 1:


a)sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto il personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità'; …;

b)sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c)sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

d)è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e)è consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con l’OBBLIGO, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

f)è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g)sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; …

h)sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado , nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore , comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica , di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanita-rie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in me-dicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

i)sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative dl scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

l)fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto dei Ministro della sanita del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazioni di certificato me-dico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

m)i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita;

n)nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative moda lita, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o)a beneficio degli studenti ai quali non e consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita; le Università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico, le assenze maturate dagli sta denti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni,

p)è fatto divieto agii accompagnatoti dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

q)l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

r)la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge maggio17, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s)qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

t)con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma I, lettera f) del decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

u)tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenzieri e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare! colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente previ-sta dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libera vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

v)l'apertura dei luoghi di culto e condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

z)divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
In aggiunta, sul territorio della Regione Sicilia è disposta:

A)la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere;

B)Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana (istituita con Ordinanza n. 2 del Presidente della Regione Siciliana), dei Comuni e delle ASP competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana;

C)Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria DEVE COMUNICARE tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta CON OBBLIGO di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo CON DIVIETO di contatti sociali, di OSSERVARE IL DIVIETO di spostamento e di viaggi, DI RIMANERE raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
LA PUBBLICAZIONE DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA ASSUME VALORE DI NOTIFICA INDIVIDUALE, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.

2)ai sensi dell’art. 3, comma 1:

a)… < omissis >;

b)è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c)SI RACCOMANDA DI LIMITARE, OVE POSSIBILE, GLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE FISICHE AI CASI STRETTAMENTE NECESSARI ;

d)ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio familiare e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando ii proprio medico curante;

e)nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affolla-mento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’al-legato 1;

f)i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

g)è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sporti-ve, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, nonché svolte senza creare as-sembramenti l persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

h)nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

i)nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);

l)le aziende di trasportoe pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

m)chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’ Azienda Sanitaria di Agrigento al n° 339 6738639 nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nomine dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di santa pubblica territorialmente competenti.

Art. 4

Monitoraggio delle misure

1.ll prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. II prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione Presidente della regione e della provincia auto-noma interessata.

2.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

N.B.:l’art. 650 del codice penale prevede:

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [artt. 337, 338, 389, 509 del c.p.], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

Le disposizioni del Decreto in argomento producono effetti dalla data dell’8 marzo 2020
e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure,
fino al 3 aprile 2020.

Il Sindaco
Dott. Leonardo Lauricella

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