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Soprintendenza k.o. dinanzi al Cga di Sicilia per un nulla osta paesaggistico a Siculiana


 

Soprintendenza di Agrigento k.o. dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. I giudici hanno accolto l’appello proposto da una proprietaria di un immobile a Siculiana, annullando il diniego appunto della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento relativo al rilascio del nulla osta paesaggistico per la realizzazione di un accesso carrabile privato. La vicenda trae origine dalla richiesta presentata dalla proprietaria di un immobile ad uso residenziale che aveva domandato il rilascio del nulla osta paesaggistico per la realizzazione, all’interno della proprietà della stessa, di un breve percorso carrabile di collegamento con la strada pubblica, al fine di consentire l’accesso all’immobile, altrimenti privo di collegamenti percorribili. La Soprintendenza aveva tuttavia negato l’autorizzazione, ritenendo che l’intervento proposto fosse in contrasto con le prescrizioni del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento, che vieterebbero la realizzazione di nuove strade e movimenti di terra nelle aree sottoposte a specifici livelli di tutela.

La vicenda riguardava un passaggio carrabile per uso privato

Avverso tale provvedimento la proprietaria ha avviato un contenzioso, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, deducendo l’illegittimità del diniego in quanto fondato su un’erronea interpretazione delle norme del Piano Paesaggistico, che non impedirebbero la realizzazione di accessi carrabili privati interni a un fondo, purché non impattanti sul paesaggio e non destinati alla pubblica fruizione. Con la sentenza del 26 gennaio, il CGARS, ha definito il contenzioso e condividendo le tesi difensive degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò ha annullato il diniego apposto dalla Soprintendenza. In particolare, il CGARS ha chiarito che il divieto previsto dal Piano Paesaggistico deve essere interpretato nel senso di precludere la realizzazione di strade pubbliche o aperte al pubblico, ma non anche la realizzazione di percorsi carrabili privati interni a un fondo, destinati esclusivamente all’uso del proprietario e realizzati con modalità non impattanti sotto il profilo paesaggistico. Per effetto della pronuncia del CGARS, il provvedimento di diniego della Soprintendenza è stato annullato e l’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza della proprietaria, alla luce delle considerazioni svolte dallo stesso. L’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.

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